Fatturazione PA

Data di pubblicazione: 16/09/2023

Data di ultimo aggiornamento: 06/06/2024

La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214). Sulla base di tale previsione, la Pubblica Amministrazione non potrà più accettare le fatture in forma cartacea, né procedere al relativo pagamento.
L'obbligo decorre a partire dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e dal 31 marzo 2015 per i restanti enti nazionali. A partire dai tre mesi successivi a queste date, le P.A. non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Tutte le informazioni utili sulle tematiche, la normativa di riferimento, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili sul sito  http://www.fatturapa.gov.it/ dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Soggetti interessati
Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:
gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi:
le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

Procedura
La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Per i fornitori - con sede in Italia - il processo di fatturazione elettronica verso le PA prevede:

  1. predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA ;
  2. firma della fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; invio della fattura al Sistema di interscambio (SdI), mediante uno dei canali previsti dalle Specifiche tecniche dello SdI (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA;
  3. ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dallo SdI a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; conservazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente .

In fase di compilazione è obbligatorio l’inserimento del codice ufficio della PA (Codice Univoco di Fatturazione) destinatario di fattura elettronica, reperibile sul sito web nella Scheda dell'ente
Oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente devono essere altresì inseriti i codici CIG e CUP secondo quanto previsto dall’art. 25 del DL n. 66/2014.

 

Agenzia per l'Italia Digitale

Agenzia delle Entrate

 

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