Ai possessore di immobili situati sul territorio comunale, esclusi i proprietari di abitazione principale, almeno che non si tratti di abitazioni di lusso, e cioè:
i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9 (ville o castelli);
i proprietari degli immobili o i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso abitazione o di superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato (come abitazioni secondarie, box, uffici, negozi, capannoni, aree edificabili);
il locatario per gli immobili ricevuti in locazione finanziaria (leasing).