(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
(2) La durata e' fissata: a) in [99] anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettivita' site nella zona D2; b) in [60] anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie per le concessioni successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) in [60] anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, per le concessioni successive alla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.
(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
(6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.