La segnalazione certificata di inizio attività Attività Edile (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi: in variante al permesso di costruire ed in alternativa al permesso di costruire (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 23).
La SCIA è una segnalazione con cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati; a tali attestazioni e asseverazioni sono allegati gli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edile (SCIA) è una procedura semplificata prevista dalla normativa italiana per avviare determinati interventi edilizi di minore entità o di natura semplificata senza dover richiedere un permesso di costruire completo. La SCIA fa parte delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) previste dal Decreto Legislativo 222/2016 (Codice dell'Edilizia Privata).
Ecco una descrizione della SCIA Edile:
Scopo: La SCIA Edile è finalizzata a semplificare e accelerare le procedure amministrative.
Interventi ammissibili:
interventi di manutenzione straordinaria “pesante”, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio (rif art. 3,comma 1, lettera b D.P.R. 380/2001);
interventi di restauro e di risanamento conservativo “pesante” qualora riguardino le parti strutturali (rif.art.3, comma 1, lettera c D.P.R. 380/2001); interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. Tali interventi sono diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) D.P.R. 380/2001 (rif.art.3, comma 1, lettera d D.P.R. 380/2001);
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (rif art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001).